Obiettivo riservatezza. Il blind trust, infatti, obbliga il trustee ad assicurare e mantenere la massima “distanza” tra beni e titolare della carica pubblica.

Il Ddl prevede che il trustee debba assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni del trust istituito dal titolare della carica di Governo e circa i beneficiari e non deve comunicare in alcun modo al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l’entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione.

Il trustee inoltre deve agire in buona fede e secondo le norme della deontologia, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle sue specifiche competenze; deve astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la sua attività di trustee del trust istituito dal titolare della carica di Governo (intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi lo stesso trustee o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui è trustee).

Nel blind trust, il trustee inoltre deve:

a) attenersi alle istruzioni impartite dall’Autorità;

b) informare l’Autorità circa l’avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori per cattiva amministrazione o per violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;

c) informare l’Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell’amministrazione dei beni in trust da parte del disponente o di suoi parenti o affini fino al secondo grado, o di suoi conviventi o comunque dei beneficiari del trust;

d) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all’Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo dei beni in trust, evi-


IL PUNTO DI RIFERIMENTO

L’amministratore deve seguire le istruzioni dell’Autorità, tenerla aggiornata e fornirle una serie di informazioni


denziando l’andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, unitamente a una relazione scritta entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno;

e) rispondere a qualsiasi richiesta dell’Autorità entro i termini indicati dalla stessa;

f) dimettersi dal proprio incarico con un preavviso scritto di novanta giorni (dal ricevimento del preavviso, il disponente individua entro quaranta giorni un nuovo trustee da sottoporre all’approvazione dell’Autorità).

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Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2007, n. 159, pag. 43

Scritto da Dott. Angelo Busani.