Le caratteristiche del neo istituito organismo

Nel Ddl sul conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche di Governo sono specificate nel dettaglio le caratteristiche che il blind trust deve avere. In particolare:

a) il trustee dovrebbe essere scelto all’interno di una lista predisposta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob;

b) nell’atto istitutivo debbono essere individuati i beneficiari del trust che possono coincidere anche con il disponente;

c) nel caso in cui sia prevista dalla legge regolatrice del trust l’ individuazione di un “guardiano”, esso coincide con l’istituenda «Autorità garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi», la quale, in ogni caso, vigila sul corretto andamento del trust;

d) nell’atto istitutivo occorre prevedere l’obbligo di un preventivo tentativo di conciliazione, da esperire, in caso di controversie, dinanzi a un conciliatore nominato dall’«Autorità garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi» o da soggetto o ente dalla stessa individuato tra gli organismi di conciliazione (di cui al- l’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni);

e) l’atto costitutivo deve prevedere meccanismi di successione nell’ufficio di trustee soggetti all’approvazione dell’«Autorità garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi».

Secondo il Ddl, inoltre, è prescritto che il trustee del trust istituito dal titolare della carica pubblica deve, tra l’altro: essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali, ed essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Questa società inoltre deve avere nell’oggetto sociale lo svolgimento dell’attività di trustee, deve avere una consolidata esperienza in materia di trust e deve avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

Inoltre, la società che esercita il ruolo di trustee:

  • non deve avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale detenute per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
  • non deve essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano in rapporti di stretta familiarità con il titolare della carica di Governo;
  • non deve essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano in relazioni professionali con il titolare della carica di Governo o di suoi familiari;
  • non deve essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano, o siano state nei due anni precedenti, detenute dal titolare della carica di Governo o da suoi familiari o da persone in rapporti professionali con costoro;
  • non deve avere concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo o con suoi familiari o con persone in rapporti professionali con costoro;
  • non deve essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso nei due anni precedenti contratti con il titolare della carica di Governo, o con suoi familiari o con persone in rapporti professionali con costoro;
  • non deve avere, o non aver avuto nei due anni precedenti, rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di Governo o con suoi familiari o con persone in rapporti professionali con costoro;
  • non deve essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio;
  • deve avere una congrua copertura assicurativa.

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Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2007, n. 159, pag. 43

Scritto da Dott. Angelo Busani.