Contenzioso. Nuova linea della Cassazione: non si realizza un trasferimento di beni e diritti
Al vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie mediante l’istituzione di un trust «autodichiarato» non si applica la tassazione proporzionale per i trasferimenti gratuiti (ma quella in misura fissa) in quanto non si ha, in tal caso, un trasferimento di beni e diritti, ma “solo” un effetto segregativo del bene vincolato in trust rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente. La tassazione proporzionale è invero da rimandare al momento in cui i beni vincolati in trust saranno trasferiti ai beneficiari del trust stesso.
È questo – in netta difformità dalla sua precedente giurisprudenza – il principio affermato nella sentenza di 21614/2016 della Cassazione di ieri.
La decisione della Suprema corte, seppur dettata in materia tributaria, è anzitutto importante sotto il profilo civilistico. È stata infatti analizzata la materia del trust «autodichiarato» senza che, nella sentenza in esame, sia messa minimamente in dubbio la sua configurabilità nel nostro ordinamento, ciò che invece spesso accade (e ciò probabilmente anche in conseguenza dello sconsiderato utilizzo del trust «auto-dichiarato» per finalità protettive del patrimonio immesso in trust da parte di soggetti che si trovano in situazioni debitorie disperate e che quindi compiono atti istitutivi di trust senza dubbio revocabili se non completamente nulli).
Passando al profilo tributario, la sentenza 21614/2016 si pone dunque in aperto contrasto con diverse precedenti sentenze della Cassazione stessa (4482/2016, 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015) nonché con le circolari 48/E/2007 e 3/E/2008: in quella giurisprudenza e in quei documenti di prassi era stato affermato che rappresenta presupposto di imponibilità con l’imposta di donazione l’istituzione stessa del vincolo di destinazione originato per effetto dell’atto costitutivo del trust, a prescindere dunque da un effettivo trasferimento di beni o diritti in capo al trustee.
La sconfessione di questa interpretazione è assai rilevante, in quanto ha un effetto che oltrepassa notevolmente il perimetro degli atti istitutivi di trust: affermare che è di per sè stessa tassata l’istituzione del vincolo conseguente al trust, anche se non vi sia un trasferimento di beni o diritti, ha messo infatti in seria crisi il ricorso agli atti di istituzione del fondo patrimoniale e di istituzione di vincoli di destinazione ai sensi dell’articolo 2645-ter del Codice civile, perché ne prefigura una sorprendente tassazione con l’imposta proporzionale, anziché con l’imposta fissa, come è sempre accaduto (e come la stessa amministrazione finanziaria ha sempre riconosciuto).
La sentenza 21614/2016 fonda dunque le sue conclusioni con il ragionamento secondo il quale il trust «autodichiarato» sarebbe «una forma donazione indiretta» con la quale il disponente dispone un futuro beneficio per i suoi discendenti. Evidentemente, questa è la fattispecie analizzata nei precedenti gradi del giudizio conclusosi in Cassazione con la sentenza 21614. Occorre, però, osservare che l’utilizzo del trust auto-dichiarato non è limitato a questa particolare ipotesi di donazione indiretta a favore dei beneficiari, ma è assai più ampio.
Ebbene, secondo la Suprema corte, dato che i beni vincolati nel trust «autodichiarato» non divengono di proprietà del trustee, ma rimangono nella sfera giuridica del disponente, non viene in essere il presupposto che determina – secondo la Cassazione – l’applicazione dcll’imposta di donazione, e cioè «un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti». Quindi è dovuta l’imposizione in misura fissa e non quella in misura proporzionale.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, 27 ottobre 2016.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.