Come funziona la «segregazione» nell’ordinamento italiano

Quando nel nostro ordinamento si parla di trust, ci si riferisce alla struttura giuridica che è stata “importata” nel nostro Paese dagli Stati anglosassoni per effetto della ratifica che l’Italia ha effettuato — mediante la legge n. 364 del 16 ottobre 1989 —, entrata in vigore il 1 ̊gennaio 1992, della «Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile al trust» approvata il 1 ̊ luglio 1985. Secondo questa normativa, il trust deve rispettare questi tre requisiti:

  1.  a un dato soggetto, denominato trustee, sono attribuiti determinati beni con la conseguenza che sugli stessi egli possa esplicare — seppur nell’ambito di precisi limiti, indicati più avanti — diritti e poteri di un vero e proprio proprietario;
  2. questo patrimonio è trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente, per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico (si pensi

————————————

I SOGGETTI DELL’ACCORDO

Il disponente trasferisce i beni per scopi prestabiliti, il trustee può esercitare i diritti del proprietario nell’ambito di limiti precisi

LA PROTEZIONE

Le vicende personali non coinvolgono il contenuto Nel caso degli immobili è però necessaria la nota di trascrizione

————————————

allo scopo di assistere un minorenne bisognoso o un soggetto che necessita di assistenza o di cure);

  1. la gestione di quel patrimo- nio avviene nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico.

L’effetto più importante prodotto dall’istituzione di un trust è dunque rappresentato dalla cosiddetta «segregazione patrimoniale», per effetto della quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli altri beni che compongono il patrimonio del disponente e del trustee: da ciò consegue, pertanto, che qualunque vicenda personale e patrimoniale colpisca queste figure non coinvolge mai i beni del trust.

La “cassaforte”

In altri termini, la segregazione fa sì che i beni del trust non sono aggredibili dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale fallimento non vedrà mai compresi nella massa fallimentare i beni del trust.

Va peraltro sottolineato che il trust non dà luogo in alcun modo a uno sdoppiamento del diritto di proprietà in quanto i beni del trust appartengono esclusivamente al trustee, che a tal fine beneficia di un vero e proprio trasferimento avente natura reale.

Il trustee, tuttavia, subisce una compressione del suo diritto di godimento dei beni attribuitigli in trust in quanto egli è gravato, come detto, dal vincolo di destinazione che sui beni stessi viene impresso dal disponente: in altri termini, mentre il trustee ha la piena titolarità del diritto di proprietà dei beni trasferitigli, l’esercizio di questo diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto istitutivo.

Al trustee, tra l’altro, è consentito di richiedere la trascrizione della sua qualità di trustee dei beni immobili affidatigli in trust.

Gli effetti

Riassumendo:
— con l’atto di trust i beni del trust vengono passati in proprietà al trustee;
— questa proprietà è piena quanto alla titolarità del diritto, ma è limitata quanto al suo esercizio, che è invero finalizzato al raggiungimento dello scopo perseguito dal disponente con l’istituzione del trust;
— i beni del trust sono a ogni effetto segregati dal patrimonio del trustee e di tale separazione, ai fini della protezione dei terzi, del disponente e dei beneficiari, deve essere data menzione — se si tratta di immobili — nella nota di trascrizione, risultando altrimenti vanificato il ruolo della trascrizione stessa.

Gli esempi

Per capire bene quali siano le finalità per le quali il trust può essere utilizzato, si pensi ai seguenti semplici esempi:

a) una somma viene trasferita al trustee, a garanzia di un debito del disponente verso una banca;

b) al trustee vengono trasferite azioni, da parte di più soci di una società, affinché il trustee eserciti i diritti di voto;

c) una posizione di risparmio gestito viene trasferita al trustee, affinché egli corrisponda il reddito alla vedova del disponente e poi, decorso un certo periodo, ripartisca il capitale fra i discendenti del disponente;

d) al trustee vengono trasferiti alcuni beni immobili, affinché egli li lochi e destini il reddito ai familiari del disponente e, decorsi un certo numero di anni, li attribuisca ai figli del disponente stesso o, defunto un figlio del disponente, ai discendenti di quest’ultimo;

e) alcuni beni immobili vengono trasferiti, per la nuda proprietà, al trustee affinché, una volta defunto il disponente, egli li gestisca quali abitazioni dei discendenti o, alternativamente, li lochi e, decorsi un certo numero di anni, li attribuisca a quei discendenti che il trustee individui come maggiormente bisognosi.

© Riproduzione riservata

Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 28, 29 gennaio 2007, p. 38.

Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.