Trust, ma non solo. La nuova norma sdogana il trust dai residui dubbi di legittimità che una corrente minoritaria, ma autorevole, di giuristi aveva finora sollevato. Il trust consiste nel trasferimento di beni dal disponente al trustee affinché costui li destini agli scopi indicati dal disponente con le modalità che quest’ultimo ha dettato. Nel patrimonio del trustee si formano due sottoinsiemi: i beni di sua personale titolarità e quelli che gli sono intestati per le finalità indicate nell’atto istitutivo del trust. Questi ultimi sono caratterizzati dal vincolo di destinazione che il disponente imprime loro attribuendone la titolarità al trustee affinché questi persegua gli scopi che il disponente ha stabilito. Il panorama dei vincoli di destinazione, tuttavia, non si esaurisce con il trust. Anzi, questa sarà una categoria tanto più vasta quanto più prolifica si rivelerà la fantasia degli operatori nell’immaginare «interessi meritevoli di tutela».
La protezione del patrimonio personale. Uno degli ambiti in cui è immaginabile che la nuova norma avrà un frequente utilizzo è probabilmente quello della protezione dei patrimoni personali dei soggetti che svolgono attività “a rischio” di risarcimento (per esempio professionisti o imprenditori). Oggi questa protezione può essere parzialmente realizzata adottando il regime del fondo patrimoniale: ma si tratta di una tutela limitata, poiché non solo il fondo patrimoniale presuppone un matrimonio, ma anche perché il regime di fondo patrimoniale di regola dura finché dura il matrimonio. Quindi il fondo patrimoniale non può essere stipulato da chi sia celibe, nubile o vedovo. E la sua protezione non si estende dopo lo scioglimento del matrimonio. Finora, dunque, chi non poteva stipulare l’atto istitutivo del fondo patrimoniale rimaneva senza protezione o provava a istituire il cosiddetto “autotrust” (o trust autodichiarato), figura da alcuni ritenuta improbabile in quanto mancante dell’atto di destinazione del disponente nella sfera giuridica del trustee.
Vincolo di destinazione e creditori. Nel trust il vincolo di destinazione ha l’effetto di creare, nel patrimonio del proprietario del bene “destinato”, un’area impermeabile alle pretese dei creditori, a meno che si tratti di debiti contratti per realizzare lo scopo che il disponente ha inteso realizzare con il vincolo di destinazione. Cosicché i creditori personali del disponente (che hanno ragioni di credito non attinenti con il vincolo di destinazione) possono espropriare tutto il patrimonio del disponente senza poter rivolgere le loro pretese contro i beni vincolati.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 41, 11 febbraio 2006, p. 41.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.