Il “trust interno” istituito nella forma del “trust autodichiarato” secondo la legge di Jersey è legittimo e idoneo a segregare, nel patrimonio del disponente, i beni destinati alle finalità per le quali il trust è istituito. In particolare, la segregazione dei beni li rende insuscettibili di pignoramento da parte dei creditori personali del disponente-trustee. Questo quanto affermato dal giudice delle esecuzioni del Tribunale di Reggio Emilia in un’ordinanza del 14 maggio (procedura esecutiva n. 200/2006) con la quale è stata disposta la sospensione di un procedimento esecutivo promosso per ragioni di credito non relative al trust (ma a debiti personali del trustee) da un creditore del disponente-trustee che aveva pignorato i beni del trust dopo la sua istituzione.
La pronuncia è importante (seppur emessa in sede di giudizio di sospensiva e anteriormente al giudizio di merito, che si svolgerà tra qualche mese) in quanto:
- giudica ancora una volta legittimo il “trust interno”, istituito in Italia da disponente italiano con nomina di un trustee italiano destinando al trust beni siti in Italia;
- afferma la legittimità del “trust autodichiarato”, istituito da un disponente che dichiara se stesso quale trustee, finalizzando determinati suoi beni al perseguimento di uno scopo;
- riconosce legittima la scelta della legge di Jersey come legge regolatrice di un trust autodichiarato;
- dichiara che la segregazione dei beni conseguente all’istituzione del trust interno autodichiarato resiste al pignoramento effettuato posteriormente.
Con molta attenzione, inoltre, la pronuncia del giudice si sofferma sulla compatibilità con norme e principi generali dell’ordinamento italiano delle finalità che il disponente ha inteso perseguire con l’istituzione del trust. Se infatti questa compatibilità non vi fosse, la segregazione dei beni rispetto al restante patrimonio del trustee non si verificherebbe e i beni resterebbero soggetti alle azioni esecutive dirette contro il proprietario. Sotto questo aspetto il giudice di Reggio Emilia ha reputato che il trust supera a pieni voti il test di meritevolezza: nell’ordinanza si legge che questo trust è stato istituito “a valle” di un accordo di ristrutturazione di una società in accomandita semplice (in base all’articolo 182 bis della legge fallimentare) e che con il trust si è inteso vincolare, a favore dei creditori, alcuni beni dell’accomandatario per favorire il buon esito della ristrutturazione. Più specificamente, l’istituzione del trust è stata finalizzata a perseguire l’interesse di proteggere il patrimonio segregato in trust per evitare che i creditori rimasti estranei all’accordo di ristrutturazione e che non sono vincolati dall’accordo (creditori che vantano posizioni creditorie contestate) possano costituire diritti di prelazione, come le ipoteche, o agire esecutivamente sul patrimonio dell’accomandatario, determinando il naufragare del negozio concluso tra società debitrice e maggioranza dei creditori.
Il trust viene reputato, dunque, non come uno strumento per frodare i creditori o eludere la loro parità di trattamento: sono proprio i creditori a essere i beneficiari del trust, che fornisce loro una garanzia di non dispersione dei beni vincolati e un controllo sull’operato del trustee.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 134, 17 maggio 2007, p. 33.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.