Il Dl milleproroghe, nella versione licenziata dal Senato, pur senza mai citare il termine trust, sancisce l’ammissibilità dell’istituto nell’ordinamento italiano. Viene infatti introdotto nel Codice civile il nuovo articolo 2645-ter, secondo il quale mediante un atto pubblico si può imprimere un vincolo di destinazione a determinati beni immobili o mobili registrati al fine di realizzare «interessi meritevoli di tutela» riferibili a qualsiasi ente, pubblico o privato, o a qualsiasi persona fisica (per esempio, quelle portatrici di disabilità). Questo vincolo, di durata non superiore a novant’anni (o, se riferito a persone fisiche, di durata non eccedente la vita del beneficiario), va poi inserito nei pubblici registri dove sono iscritti i beni oggetto di vincolo.
Il trust è lo strumento giuridico, di matrice anglosassone, per effetto del quale un soggetto (detto disponente o settlor) attribuisce a un altro soggetto (trustee) la proprietà di un bene (un immobile, un patrimonio mobiliare, un’azienda) affinché questi lo gestisca secondo le istruzioni impartitegli dal disponente e lo trasmetta ai cosiddetti beneficiari. Cioè a coloro nel cui interesse il disponente istituisce il trust.
Il dubbio sull’ ammissibilità del trust nell’ordinamento italiano verte principalmente sulla presunta mancanza nella nostra legislazione di una disciplina di regolamentazione e, in particolare, di una norma che ammetta la trascrizione del vincolo di destinazione che dal trust promana.
Ora questa norma viene introdotta nel Codice civile e consente di rendere opponibile ai terzi il particolare scopo cui un bene è stato assoggettato, di modo che con ciò viene pubblicizzato il fine che il settlor si propone mediante l’intestazione del bene al trustee e che questi è tenuto a perseguire. Questa situazione di “proprietà finalizzata” in cui si viene a trovare il trustee andrebbe “stretta” al nostro ordinamento (che non tollera limiti al diritto pieno ed esclusivo del proprietario, se non quelli che derivano dalla funzione sociale che la proprietà deve avere secondo il dettato della nostra Costituzione) se non fosse intervenuta la Convenzione dell’ Aja del 1 ̊ luglio1985, ratificata dall’Italia con legge 364/89 che ha ammesso il riconoscimento dei trust istituiti all’ estero.
All’appello mancava solo un tassello, che serviva a sgombrare il campo da qualsiasi dubbio, specie sulla possibilità di pubblicizzare (e quindi sull’opponibilità ai terzi) il vincolo di destinazione che con il trust si determina. La legge in arrivo soddisfa questo bisogno di certezza, nel segno quindi dell’adeguamento, anche del nostro Paese, a ciò che normalmente si pratica all’estero.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 34, 4 febbraio 2006, p. 6.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.