La scelta. Preferita la versione «cieca»
Nel progetto di legge presentato alla Camera dei deputati l’11 maggio 2007 con il n. 1318, in tema di «disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo» il blind trust viene dunque proposto come uno degli strumenti idonei alla risoluzione dei possibili conflitti di interesse: secondo il Ddl, lo schermo del trust dovrebbe permettere di realizzare una temporanea separazione tra la gestione del patrimonio conferito e la sua titolarità finale. La “cecità” del trust impedirebbe infatti al titolare della carica pubblica di poter verificare,
nel corso del suo mandato, gli effetti sulla propria sfera patrimoniale di singoli atti compiuti o di decisioni assunte nell’esercizio dell’incarico politico: da un lato, il progetto di legge attribuisce infatti al trustee la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust (che egli può vendere e comprare a sua discrezione) e, dall’altro lato, vieta al trustee di ricevere (e al titolare della carica di impartire) disposizioni circa la gestione del patrimonio conferito nel trust.
L’articolo 14 del progetto definisce innanzitutto di cosa si parli quando si tratta del “trust cieco” e, al proposito, afferma che per trust cieco si intende «quella tipologia di trust ove il trustee ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una conoscenza quantitativa».
Il successivo articolo 15 si occupa poi della disciplina del trust cieco. In sintesi: innanzitutto, al trust cieco si applicano le disposizioni della legge regolatrice straniera scelta dal disponente, che deve essere compatibile con l’ordinamento italiano (peraltro, in luogo di questo rimando alla legge straniera, che complica moltissimo la vita a chi si occupa di trust, proprio cogliendo l’occasione della disciplina del conflitto di interessi sarebbe opportuno uno sforzo del legislatore per introdurre finalmente nel nostro ordinamento una legge regolatrice del trust).
Inoltre, l’atto istitutivo del trust deve prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti, da parte del trustee; e, sempre nell’atto costitutivo, occorre riconoscere il potere dell’Autorità garante dell’etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi di cambiare in qualsiasi momento, per giustificati motivi, la legge regolatrice del trust scelta dal disponente.
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Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2007, n. 159, pag. 43
Scritto da Dott. Angelo Busani.