Incarichi di Governo. Una possibile via d’uscita nel Ddl all’esame della Camera.
Il disponente perde ogni contatto con le proprietà.
Parla straniero la possibile soluzione al conflitto di interessi dei titolari di cariche di Governo. È infatti nel trust, o meglio nel blind trust, che il Ddl all’esame della Camera (atto 1318) individua la via d’uscita per chi, ricoprendo una carica pubblica, cada in conflitto tra i propri interessi e quelli della collettività amministrata (ad esempio, chi svolge attività di impresa, potrebbe essere tentato di utilizzare la carica per favorire quell’attività).
Ora, da un lato, chi sia titolare di un certo patrimonio o svolga una certa attività, non può da questa situazione evidentemente trovare un limite all’impegno politico, e quindi non potrebbero esistere norme che impedissero l’attività politica in ragione dei beni posseduti; d’altro canto, chi va a ricoprire una carica pubblica non deve destare il benché minimo sospetto di fuorviare l’attività pubblica al conseguimento di interessi privati e quindi deve porsi nella condizione di adottare decisioni che non siano mirate a favorire i suoi beni e la sua attività. Ebbene, la materia del conflitto di interessi potrebbe avere nel trust un efficace sistema tecnico per risolvere questo dilemma. Perché dunque il trust? Per trust si intende l’affidamento riposto da un soggetto (disponente o settlor) su di un altro soggetto (trustee) al quale viene trasferito un bene che viene messo sotto il suo controllo e da lui gestito per il raggiungimento delle finalità che il disponente gli ha prescritto. Il trust si caratterizza per quattro principi-base:
a) i beni che si vogliono vincolare in trust escono dalla disponibilità di chi istituisce il trust;
b) quei beni entrano nella disponibilità di un altro soggetto (trustee) che li riceve per realizzare la finalità che gli è stata indicata;
c) quei beni (pur trasferiti da chi istituisce il trust al trustee) non sono «suoi» a tutti gli effetti; per esempio, se muore, i suoi eredi non possono farli propri; se fallisce, quei beni non entrano nella massa fallimentare; e così via (è l’effetto che i giuristi chiamano «segregazione»);
d) il trustee è un «fiduciario» in un senso diverso da quello usuale: per noi, il fiduciario è una persona che fa quello che gli si dice di volta in volta, mentre il trustee fa quello che gli è stato detto nell’atto per mezzo del quale il trust è stato istituito: da quel momento, tocca a lui decidere cosa è meglio.
Questo non significa che chi ha istituito il trust si trovi dinanzi un nemico; al contrario, si trova dinanzi un soggetto che pensa agli interessi delle persone che il trust vuole favorire e pensa in primo luogo a loro anche perché, diversamente dalla nostra visione dei rapporti fiduciari, il trustee risponde verso di loro, non verso chi lo ha nominato.
Il trust non ha una specifica disciplina nel nostro Paese (perché il legislatore italiano, colpevolmente, non si è mai voluto occupare di questa materia), ove però lo si può tranquillamente utilizzare (disciplinandolo con la legge di uno Stato che abbia emanato una normativa sul trust) per effetto della legge 364/89, che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1 ̊ luglio 1985: con questa norma, l’Italia ha «riconosciuto» come trust tutti «i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente — con atto tra vivi o mortis causa — qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico» (articolo 2, comma 1, della Convenzione).
Se dunque ormai nel nostro Paese si annoverano molti atti istitutivi di trust, di blind trust invece non si è quasi mai parlato. Il blind trust (espressione tradotta un po’ troppo letteralmente in «trust cieco») è un istituto utilizzato specialmente nel diritto statunitense per separare coloro che svolgono attività politica dal loro patrimonio, in modo che le loro decisioni non siano influenzate dalle loro proprietà. Esso è definito come il trust «in which the executors have full discretion over the assets and the trust beneficiaries have no knowledge of the holdings of the trust» (e cioè il trust nel quale i trustees hanno la massima discrezionalità sulla composizione qualitativa dei beni vincolati al trust e i beneficiari non hanno alcuna conoscenza di detti beni).
In altri termini, il blind trust è una forma di trust costituita allo scopo di separare completamente un soggetto dal proprio patrimonio, nel quale il titolare conferisce il proprio patrimonio a un trustee che lo amministra per suo conto, scegliendo nella più completa libertà le forme di investimento, senza obbligo (anzi, con espresso divieto) di rendiconto, e ciò fino alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione (ad esempio, la cessazione da una certa carica politica).
Il blind trust è uno strumento idoneo a raggiungere lo scopo di evitare che le decisioni politiche siano influenzate dal patrimonio di cui si è titolari, in quanto il costituente non ha idea di quali siano i settori economici nei quali è investito il proprio patrimonio, e pertanto non è in grado di favorirli nel proprio agire.
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Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore, 11 giugno 2007, n. 159, pag. 43
Scritto da Dott. Angelo Busani.