Con le sentenze n. 15453, 15455 e 15456 del 7 giugno 2019, per il loro identico contenuto, pare essersi definitivamente consolidato in Cassazione, l’orientamento (già espresso nell’ordinanza 1131/2019) secondo il quale l’atto di dotazione di trust, in quanto non inquadrabile come manifestazione di capacità contributiva, non rileva ai fini della applicazione delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Si devono applicare solo le imposte in misura fissa.

E ciò indipendentemente dalla tipologia del trust che sia, caso per caso, oggetto di dotazione: in sostanza, quando la proprietà di un bene (denaro, immobili, partecipazioni, strumenti finanziari, opere d’arte) appartiene a un trustee, questi ha un programma da eseguire con riguardo a tale proprietà e, quindi, quando la proprietà gli è trasmessa, il suo patrimonio ha un incremento solo strumentale e transitorio, perché si tratta di un incremento finalizzato all’attuazione della volontà del disponente. Di qui la carenza di capacità contributiva nel frangente in cui il trustee viene dotato (si veda la prima analisi sul Sole 24 Ore del 18 giugno).

Le precedenti conclusioni… Le tre sentenze del giugno 2019 (e la decisione n. 1131/2019) hanno un precedente identico nella decisione contenuta della sentenza n. 21614/2016: ma, successivamente a quest’ultima decisione, con la sentenza n. 13626/2018 e le ordinanze n. 31445/2018 e n. 734/2019, la Suprema corte era invece approdata a una diversa e assai articolata conclusione. Nel senso che: 1. non si dovesse applicare l’imposta di donazione se il trust fosse di tipo “traslativo” ma il trasferimento dei beni al trustee avesse natura «transitoria» (è questo il caso del trust cosiddetto “di garanzia”, nel quale i beni sono affidati al trustee affinchè li venda e ripartisca il ricavato tra i creditori); 2. si dovesse applicare l’imposta di donazione se il trust fosse di tipo “traslativo” e «il trasferimento a favore dell’attuatore» facesse «emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento» (è il caso del trust “successorio”, vale a dire preordinato a impostare un passaggio generazionale); 3. non si dovesse applicare l’imposta di donazione al trust “autodichiarato” (vale a dire il trust istituito dal disponente che si nomina trustee del trust). Quindi, al cospetto di queste pronunce, si pensava di dover distinguere a seconda del tipo di trust caso per caso osservato.

…e quelle attuali Sennonché, ciascuna delle sentenze del 7 giugno 2019 prende in esame un diverso tipo di trust (il trust “non traslativo” perché finalizzato alla tutela dei creditori; il trust “traslativo” perché preordinato al passaggio generazionale; il trust autodichiarato, ove il disponente si auto-nomina quale trustee del trust) e, come detto, giunge sempre alla stessa conclusione, e cioè che l’atto di dotazione non è considerabile quale manifestazione di capacità contributiva.

Più precisamente:

– la sentenza n. 15453/2019 è stata emanata in relazione a un trust “di garanzia” istituito per la «costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo, al soddisfacimento dei creditori della fallita»;

– la sentenza n. 15455/2019 è stata emanata in relazione a un trust «istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente»;

– la sentenza n. 15456/2019 è stata emanata in relazione a un trust «autodichiarato».

In considerazione, dunque, di queste univoche decisioni del giugno 2019 e in considerazione del fatto che esse contemplano tutte le possibili tipologie di trust sembra di potersi dunque affermare che la Cassazione ha definitivamente imboccato la strada di ritenere l’atto di dotazione del trust estraneo alla tassazione con imposte in misura proporzionale; e, quindi, abbracciando un orientamento radicalmente opposto a quello seguito dalla Cassazione stessa quando affrontò per le prime volte il caso della tassazione del trust (nelle ordinanze nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza n. 4482/2016), e decise nel senso di ritenere la dotazione del trust come un presupposto di applicazione dell’imposta proporzionale (prima di registro e poi) di donazione (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale).

Tassazione del trust traslativo La Cassazione oggi dunque sembra stabilmente ritenere che, anche nel trust “traslativo”, l’atto di dotazione del trust realizza «un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definitivo di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari».

A maggior ragione, la materia imponibile manca nel trust autodichiarato (non essendovi alcun trasferimento) e nel trust “non traslativo” (non essendovi alcun stabile trasferimento).


TRUST DEFINITIVAMENTE TRASLATIVO

È il caso del disponente che attribuisce al trustee un patrimonio affinchè il trustee lo gestisca in vista di riversarlo ai beneciari indicati dal disponente a una certa data: tipicamente, si tratta dei discendenti del disponente che, al raggiungimento di una certa età, riceveranno le dovute attribuzioni da parte del trustee.


TRUST AUTODICHIARATO

È il trust che un soggetto istituisce nominando se stesso quale trustee con l’intento di isolare certi beni (ove la legge lo consenta) dal restante suo “generale” patrimonio. Si pensi al caso del proprietario di una villa dotata di un’importante collezione d’arte che viene vincolata alla fruizione pubblica per un giorno alla settimana: chiunque ne divenga successivamente proprietario, “subisce” poi questo vincolo.


TRUST TRANSITORIAMENTE TRASLATIVO

È il classico caso del “trust di garanzia”: il disponente affida a un trustee un certo patrimonio (essenzialmente, per preservarlo da azioni esecutive individuali) al fine che giunga il momento di mercato opportuno perché il trustee lo alieni e ricavi quanto sufficiente per soddisfare i creditori del disponente.


LE PRIME INTERPRETAZIONI DELLA CASSAZIONE

Nelle prime decisioni (n. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e 4482/2016) sulla fiscalità dell’atto di dotazione del trust, la Cassazione sposò la tesi dell’immediata applicabilità dell’imposta di donazione (e delle ipocatastali). Poi ha distinto (n. 13626/2018, 31445/2018 e 734/2019), tra trust autodichiarato e trust temporaneamente traslativo (non tassabili) e trust denitivamente traslativo (tassato).


IL NUOVO ORIENTAMENTO

L’ultima puntata è quella delle sentenze “gemelle” del giugno 2019 (n. 15453, 15455 e 15456, anticipate dalla n. 21614/2016 e dalla 1131/2019): la Suprema corte prende in esame tutti i tre tipi di trust e decide che in ogni caso al momento di dotazione del trust non si manifesta capacità contributiva in quanto al trustee è intestato un diritto che non incrementa il suo patrimonio in funzione del programma che egli deve svolgere con riguardo ai beni del trust.


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Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore, 24 giugno 2019.

Scritto da Dott. Angelo Busani.