Politiche sociali. Nella «legge dopo di noi» disposizioni definite con atto pubblico.
Contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus

Favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità: sono questi gli scopi che il legislatore ha inteso perseguire con la legge 22 giugno 2016, n. 112, intitolata «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» ed entrata in vigore il 25 giugno, più nota con l’espressione riassuntiva di “legge sul dopo-di-noi”.

Uno degli aspetti principali di questa nuova legge (come si sottolinea in una “prima lettura” di recente elaborata dal Consiglio nazionale del Notariato) è che essa intende, mediante agevolazioni fiscali (su cui si veda l’articolo qui sotto), favorire le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus. Per ottenere tali benefici, la legge impone che l’istituzione del trust, il contratto di affidamento fiduciario ovvero la costituzione del vincolo di destinazione siano stipulati nella forma dell’atto pubblico, nel contesto del quale occorre:

identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali i predetti strumenti sono istituiti;
indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
prevedere che gli esclusivi beneficiari siano le persone con disabilità grave;
prevedere che i beni siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali delle persone con disabilità grave;
individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore e i criteri per la sua sostituzione;
stabilire che il termine finale di durata sia la data della morte della persona con disabilità grave;
stabilire la destinazione del patrimonio residuo.
A quest’ultimo riguardo, occorre sottolineare che i beni destinati (ovvero ciò che residua di essi) potranno essere ritrasferiti ai soggetti che hanno stipulato l’atto ovvero essere attribuiti ad altri soggetti: infatti, i beni e i diritti originariamente vincolati possono essere sostituiti o trasformati in altri beni o diritti.

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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, 14 luglio 2016.

Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.