Il trust può essere costituito per definire in anticipo il futuro assetto di un’impresa quando ci sono più eredi
L’organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali è, senza dubbio, uno dei più frequenti utilizzi del trust, strumento che per le sue peculiari caratteristiche ben si presta infatti al raggiungimento dello scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell’imprenditore e, se occorre, per l’individuazione (di solito, tra gli eredi, ma non solo) di colui o di coloro che sono reputati più adatti per assumere il comando dell’impresa oggetto di passaggio generazionale. Il trust generazionale, tra l’altro, beneficia di assai consistenti agevolazioni fiscali.
L’utilizzo del trust in funzione successoria necessita però di una importante premessa in quanto spesso, nella pratica professionale, si coglie, in coloro che si avvicinano al trust, la diffusa convinzione che il trust rappresenti un “diversivo” per evitare l’applicazione delle regole della cosiddetta successione necessaria. Questa è una considerazione sbagliata, che deve essere smentita con decisione.
Nel nostro ordinamento sono in vigore regole inderogabili, riassunte con l’espressione «successione necessaria», che attribuiscono a determinati soggetti, i «legittimari» (il coniuge e i discendenti del defunto e, se mancano i discendenti, i genitori del defunto) una rilevante quota del patrimonio del de cuius, la cosiddetta «legittima». Occorre inoltre considerare che il valore di questo patrimonio sul quale i legittimari calcolano le quote ad essi spettanti per legge, non è solamente quello di cui il defunto abbia la titolarità al momento della sua morte, ma è anche quello di cui il defunto abbia disposto durante la propria vita con atti di liberalità, cioè principalmente con donazioni. Pure le attribuzioni che il de cuius abbia fatto ai beneficiari di un trust libera- le rientrano a pieno titolo in questo ambito.
Pertanto, la prima regola da osservare quando si pianifica un passaggio generazionale mediante trust è quella di con-
PER EVITARE CONTESTAZIONI
Occorre rimanere entro i limiti del diritto ereditario e conferire «separatamente» solo la quota di beni che non lede la legittima
-siderare che le attribuzioni ai beneficiari del trust debbono tenere conto delle quote di eredità riservate ai legittimari. Se qualcuno dei beneficiari riceve un’attribuzione lesiva dei diritti degli altri legittimari, la “tenuta” di questa costruzione è condizionata dal fatto che costoro mantengano, dopo la morte del de cuius, un atteggiamento consenziente verso la volontà del defunto e quindi non contestino le attribuzioni da questi effettuate (per impugnare le liberalità lesive della legittima, la legge concede in- fatti dieci anni di tempo dopo la morte del de cuius e non è consentita alcuna rinuncia mentre il defunto è in vita).
Resta salvo il caso che il trust sia in varia misura combinato con la stipula di un «patto di famiglia» e cioè di quel contratto, finalizzato proprio alla realizzazione del passaggio generazionale nell’azienda familiare, al quale il codice civile (articoli 768-bis e seguenti) conferisce il particolare effetto di non essere contestabile in sede di successione dell’imprenditore defunto.
Fatta questa premessa, si può passare ad analizzare i casi in cui può essere utile che le azioni di Spa o le quote di Srl di titolarità dell’imprenditore vengano intestate a un trustee in funzione del passaggio generazionale dell’impresa. L’ipotesi più frequente è purtroppo quella dell’esistenza, nella famiglia dell’imprenditore, di un dissidio o di una situazione ritenuta preclusiva di un’armonica trasmissione ereditaria. Questo può accadere a causa del matrimonio non tollerato di un figlio o per le abitudini di vita del figlio dell’imprenditore, tali da dimostrare una sua conclamata incapacità di gestire situazioni imprenditoriali.
In queste ipotesi è frequente l’intestazione al trustee dei beni che saranno oggetto della trasmissione ereditaria, affinché questi li gestisca nell’interesse dei beneficiari, li preservi dalla dissipazione e, infine, li ripartisca tra i beneficiari in funzione dei loro meriti e delle loro capacità, sempre
L’OK DELLA CONSOB
Un’importante conferma dell’utilità del trust per i passaggi generazionali aziendali si è avuta quando la Consob (comunicazione n. Dem/10055200 del 16 giugno 2010) ha fatto conoscere il caso di un trustee (titolare del capitale sociale di una società proprietaria, a sua volta, della maggioranza di una società quotata, la Amplifon) che intendeva cessare il trust intestando il capitale della controllante per la nuda proprietà al figlio del disponente e per l’usufrutto al coniuge. La Consob ha ritenuto che, dato il carattere familiare di questa trasmissione di partecipazioni, non ci fossero i presupposti per il lancio di un’Opa.
Soluzione identica è stata adottata (comunicazione n. Dem/10082474 del 7 ottobre 2010) sul passaggio generazionale tra Leonardo Del Vecchio e i suoi sei figli riguardo a Luxottica. In questo caso, le partecipazioni della società lussemburghese controllante la quotata italiana sono state intestate non a un trust ma a una stichting, e cioè a una fondazione di diritto olandese. Però lo schema utilizzato è del tutto identico a quello del trust e quindi da questi due casi si trae la conferma che mediante il trust si può realizzare un efficiente trasmissione tra familiari del patrimonio aziendale, grande o piccolo che sia.
avendo presenti le norme sulla successione legittima.
Un’altra situazione che capita di gestire è quella dell’imprenditore che abbia contratto più matrimoni, e che quindi si trovi ad avere figli di età assai diversa tra loro. Alcuni già adulti, alcuni ancora studenti o comunque minorenni.
Non è facile conciliare la legittima aspirazione dei figli più maturi a subentrare nella conduzione dell’impresa con la naturale protezione che deve essere concessa a quelli non ancora in grado di provvedere a se stessi. Anche in questo caso l’intervento del trustee può essere un’ottimale soluzione per bilanciare gli interessi in campo e per effettuare le attribuzioni più consone, da un lato, alla preservazione del valore dell’azienda e, d’altro lato, alla equa ripartizione del patrimonio dell’imprenditore.
Non sono infrequenti poi le situazioni in cui non vi sono tanto da gestire problemi di ripartizione del patrimonio dell’imprenditore (poiché questi, in ipotesi, si trovi privo di stretti familiari aventi diritto alla legittima), quanto c’è da affrontare il tema di individuare un soggetto idoneo a proseguire l’impresa, una volta che l’imprenditore sia passato a miglior vita. Anche in questo caso il trust può essere un’efficace soluzione per evitare che la morte dell’imprenditore comporti la distruzione dell’impresa a causa del venir meno di chi la guidava.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 9, 10 gennaio 2011, p. 7.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.