L’alternativa. Il contratto sottrae ai creditori i beni destinati allo scopo concordato
La nuova normativa sul “dopo di noi”, al di là dei risvolti prettamente umani, ha anche il pregio di codificare nel nostro sistema il cosiddetto “contratto di affidamento fiduciario”, una figura di recente elaborazione dottrinale la quale, con la legge in questione, trova un indispensabile ancoraggio non tanto circa la sua liceità (che era fuori discussione) quanto in relazione ai suoi effetti e, quindi, in ordine alla sua concreta praticabilità.
Si tratta un contratto con il quale uno o più soggetti (gli affidanti) convengono con un altro soggetto (detto affidatario) un “programma” per effetto del quale determinati beni (che vengono intestati all’affidatario) sono indicati come destinati, in esito a tale programma, a favore di uno o più beneficiari. Insomma una “specie” di trust che non ricorre al diritto anglosassone per legittimarsi, ma che trova finalmente punti di riferimento nel nostro sistema giuridico.
Ad esempio, si può immaginare il caso di Tizio che affida a Caio un determinato bene affinché questi lo destini allo scopo concordato con Tizio e, al termine di questo “programma”, il bene in questione (e/o il ricavato dalla sua gestione o alienazione) venga attribuito a un determinato beneficiario; ancora, si potrebbe pensare a due coniugi che affidino un appartamento a un loro figlio affinché, in previsione dell’avanzare dell’età degli affidanti e della loro progressiva incapacità di gestire il loro patrimonio, il figlio affidatario lo gestisca (destinandolo anzitutto ad abitazione dei genitori, ma potendolo poi anche locare o addirittura vendere) e, al termine del “programma”, lo attribuisca in proprietà, in ipotesi, ai (propri figli e cioè ai) nipotini degli affidanti.
Il pregio della codificazione dell’affidamento fiduciario nel nostro ordinamento è che si tratta di un contratto reputato dalla legge idoneo a originare «fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione»: in altre parole, l’effetto del contratto in questione è quello di originare, in capo all’affidatario (così come accade in capo al trustee) un patrimonio separato, composto coi beni destinati all’attuazione del “programma” di cui sopra s’è parlato.
Per “patrimonio separato” si intende che i beni affidati all’affidatario non si confondono con il restante patrimonio di quest’ultimo: pertanto, ad esempio, se l’affidatario muore, questi beni non vanno nella sua successione, così come se l’affidatario subisce azioni esecutive per debiti suoi personali, le pretese di questi creditori non possono colpire i beni affidati. Trattandosi inoltre di beni che l’affidante intesta all’affidatario, essi sono con ciò sottratti alle azioni esecutive dei creditori dell’affidante.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2016.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.