L’istituto deve operare a favore delle persone svantaggiate
Anche il trust può essere Onlus e pertanto beneficiare del trattamento tributario riservato alle Onlus. È quanto affermato in un “atto di indirizzo” dell’Agenzia del Terzo settore del 25 maggio.
L’Agenzia parte dal presupposto che l’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997 nell’elencare i soggetti che possono essere Onlus, dopo aver richiamato le figure giuridiche disciplinate dal Codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) menziona in via generale e residuale anche «gli altri enti di carattere privato», categoria nella quale l’Agenzia ritiene possa essere ricompreso anche il trust.
L’Agenzia inoltre sottolinea che, per ottenere la qualifica di Onlus, l’atto istitutivo del trust deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che esso deve contenere le clausole richieste dall’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, vale a dire:
a) deve essere espresso che il trust ha per scopo il perseguimento di finalità di “solidarietà sociale”, requisito che si realizza o nel caso in cui il trust operi in uno dei settori tassativamente indicati dal legislatore oppure, nei casi del cosiddetto “solidarismo condizionato”, qualora il trust rivolga la propria attività a beneficio di soggetti svantaggiati;
b) il trust deve contenere la clausola di irrevocabilità, al fine di garantire l’effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il trust non deve annoverare fra i beneficiari il disponente, e cioè colui che istituisce il trust e lo dota di patrimonio;
d) l’atto istitutivo deve esplicitare il divieto per il trustee di distribuire utili e l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell’attività istituzionale e/o di attività “connesse” nonché l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
e) deve essere previsto che, in caso di perdita della qualifica di Onlus, il patrimonio sia devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’agenzia per il Terzo settore;
f) la denominazione del trust dovrà contenere l’acronimo Onlus;
g) la legge regolatrice del trust non deve recare norme che siano di ostacolo al perseguimento delle finalità di solidarietà sociale del trust e alla devoluzione dei beni che deve essere effettuata, come detto, in caso di perdita della qualità di Onlus.
Quanto al requisito, sempre preteso per le Onlus dall’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, della democraticità del loro ordinamento interno, è richiesto – per l’Agenzia – solo per gli enti associativi, ma non per le fondazioni e quindi nemmeno per i trust, ove l’elemento patrimoniale prevale su quello personale.
Infine l’Agenzia rileva che, sebbene in via generale si possa affermare che la struttura del trust opaco o di scopo appaia maggiormente conforme ai requisiti dettati dal legislatore per la qualifica di Onlus, ciò non esclude che anche un trust con beneficiari individuati possa risultare in possesso dei requisiti del decreto legislativo 460/1997; ad esempio, l’attività di un trust con beneficiari individuati che eroga fondi a favore di un’altra Onlus ovvero a enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di attività Onlus, potrebbe esse- re inquadrabile, nel settore della beneficenza. Viceversa, l’Agenzia esprime dubbi che possa essere qualificato Onlus un trust con finalità assistenziali a favore di un soggetto svantaggiato persona fisica, sebbene si tratti di un trust inquadrabile tra quelli opachi.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 153, 7 giugno 2011, p. 35.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.