Niente trasparenza se il «trustee» decide sui redditi ai beneficiari
Se il trustee può disporre sulle modalità di erogazione del reddito ai beneficiari, il trust non può essere considerato trasparente. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 425 del 6 novembre. Più precisamente, se il trustee ha il potere di scegliere «se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust», questa discrezionalità impedisce la tassazione per trasparenza, in capo ai beneficiari, dei redditi conseguiti dal trust e determina la tassazione di tali redditi in capo al trust stesso.
Il caso
Il caso esaminato è quello di un trust istituito con il conferimento di una somma di denaro da parte di una persona fisica residente, di una società di capitali residente e di una società di capitali non residente. Il trust aveva successivamente comprato una partecipazione in una Srl, poi alienata con la realizzazione di una plusvalenza. Si trattava dunque di stabilire la tassazione di questo provento.
Le due categorie
L’Agenzia ha osservato che l’atto istitutivo del trust disponeva che «il reddito del trust è, a discrezione del trustee, accumulato nel trust»; e che, pertanto, non sussisteva alcun diritto proprio dei beneficiari di percepire i redditi conseguiti dal trust.
Infatti, secondo l’articolo 73, comma 2 del Dpr 917/86, «nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari». Sul concetto di “beneficiari individuati” è poi intervenuta la circolare delle Entrate 48 del 6 agosto 2007, secondo la quale, sotto il profilo della imputazione dei redditi prodotti dal trust, occorre innanzitutto distinguere:
a) i trust cosiddetti “trasparenti”, e cioè con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi;
b) i trust cosiddetti “opachi”, e cioè senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo.
L’atto istitutivo
Divisi dunque i trust in queste due categorie, la stessa circolare ha poi sancito che per “beneficiario individuato” è da intendersi il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale; pertanto, è imprescindibile che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato nell’atto istitutivo del trust, ma pure che esso risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito, dal che poi deriva l’imputazione per trasparenza di quel reddito.
In altri termini, vi deve essere nell’atto istitutivo del trust una regola per la quale il beneficiario possa pretendere automaticamente l’attribuzione del reddito del trust senza che il trustee possa esprimere alcuna discrezionalità sul punto né in ordine all’individuazione dei beneficiari né in ordine alla scelta di distribuire il reddito.
Se, invece, l’attribuzione del reddito ai beneficiari del trust dipende da una scelta opzionale del trustee, allora si ricade nel caso del trust “opaco” e quindi della tassazione del reddito in capo al trust stesso.
Il giusto periodo
L’Agenzia inoltre precisa che la tassazione per trasparenza presuppone l’attribuzione del reddito al beneficiario nello stesso periodo d’imposta nel quale quel reddito è percepito dal trust. Se dunque l’atto istitutivo del trust individuasse bensì un beneficiario del trust ma, al tempo stesso, disponesse che il reddito conseguito dal trust debba essere accumulato come “fondo del trust” fino a una certa scadenza, dopo la quale si deve far luogo alla attribuzione al beneficiario, si verterebbe in una ipotesi nella quale tale beneficiario non può essere considerato “beneficiario di reddito individuato” dovendo essere invece considerato come beneficiario di una distribuzione di patrimonio e non di reddito. Il mantenimento del reddito in capo al trust impedirebbe dunque la tassazione per trasparenza e determinerebbe la tassazione del trust quale soggetto Ires.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 308, 7 novembre 2008, p. 31.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.