Nonostante la nomina non può essere qualificato come beneficiario
Il trust a favore di un disabile si deve intendere come un trust “di scopo”, cioè privo di un beneficiario determinato. Secondo l’articolo 73, comma 2, del Tuir (per il quale, «nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari»), i redditi conseguiti scontano l’Ires in capo al trustee (e non Irpef in capo al beneficiario). È quanto affermano le Entrate nella risoluzione 278/E del 4 ottobre 2007.
Nel caso esaminato si trattava di un trust costituito a favore di un disabile incapace di intendere e di volere, per assicurarne «l’assistenza necessaria vita natural durante», in modo che «in nessun caso dovrà trascorrere la propria vita in istituti di assistenza per invalidi».
Nonostante il disabile fosse stato nominato dal disponente quale «beneficiario dei beni del trust», l’Agenzia rileva che egli
IL PRINCIPIO
Secondo l’Agenzia l’interessato non è destinatario finale dei beni né percettore dei redditi
non può essere tecnicamente qualificato come «beneficiario dei beni del trust» e che scopo dell’istituzione del trust sarebbe invece l’assistenza del disabile. L’Agenzia fa infatti notare che, secondo quanto risulta dall’atto istitutivo del trust, «quando il trust avrà esaurito il suo scopo, il settlor, se vivente, darà disposizioni al trustee per l’assegnazione dei beni residui; nel caso che il settlor sia deceduto o, se vivente, sia nell’impossibilità di darle …, il trustee dovrà disporre dei beni residui in favore dei parenti del settlor e del di lui coniuge».
In sostanza, non essendo il disabile destinatario finale dei beni in trust né percettore di redditi durante la vita del trust, secondo l’Agenzia egli non può essere definito come un beneficiario: il trustee, utilizzando i beni in trust e i redditi che da essi promanano, svolge l’assistenza al disabile. Quindi, sotto il profilo civilistico, il disabile si avvantaggia non dei redditi del trust ma dell’attività che il trustee svolge con l’utilizzo dei beni e dei redditi del trust. Così, sotto il profilo fiscale, il trust non è “trasparente” e il soggetto passivo (dell’Ires) resta il trust.
Sotto il profilo delle finalità che con i trust si perseguono, si può effettuare la seguente classificazione:
- trust “di scopo”, quando non ci sono beneficiari e il trust è funzionale al perseguimento di un determinato fine;
- trust “con beneficiario”, quando i beni in trust vengono gestiti nell’interesse di un determinato soggetto.
In quest’ultimo caso, si può avere un «beneficiario di reddito» che percepisce le utilità dei beni in trust (ad esempio, riscuote periodicamente delle somme) oppure un «beneficiario finale» dei beni che gli verranno devoluti al termine del trust.
I beneficiari possono essere individuati nell’atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente o da un terzo designato (protector o guardiano); inoltre, possono essere designati nominativamente o quali appartenenti a una determinata categoria. E si possono avere:
- il “fixed trust”, nel quale il disponente individua i beneficiari con l’atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust;
- il trust “discrezionale” nel quale il disponente si riserva la facoltà di nominare, in un momento successivo, i beneficiari o affidare al trustee o a un protector la loro individuazione.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 273, 5 ottobre 2007, p. 30.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.