Differenze con l’autodichiarazione

La legge di conversione del Dl 262/2006 non parla di trust ma di «costituzione dei vincoli di destinazione», fattore che pure potrebbe, a prima vista, sollecitare l’impressione secondo cui il legislatore abbia voluto riferirsi non anche al trust ma solo al nuovo vincolo di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile.

Questo discorso è sicuramente apprezzabile, ma appare limitativo, perché sembra ribaltabile con un ragionamento esattamente simmetrico: infatti, la legge fiscale non parla specificamente dell’«atto di destinazione» ma opera un generico riferimento a tutti quegli atti da cui in realtà deriva l’effetto della costituzione dei vincoli di destinazione e quindi inevitabilmente anche al trust, attività giuridica che bensì istituisce un vincolo di destinazione o nel patrimonio del disponente (se il trust è un cosiddetto trust “autodichiarato”) o nel patrimonio del trustee.

Considerando dunque che la nuova legislazione fiscale possa interessare anche i trust, c’è però da chiedersi quando e come applicare la tassazione, in quanto per trust si intende una complessa serie di attività giuridiche che, a seconda dei casi, si articola nei seguenti passaggi:

a) nel trust “autodichiarato” vi è una manifestazione di volontà del disponente diretta a vincolare una certa area del proprio patrimonio per un certo scopo;

b) negli altri trust, vi è un trasferimento di diritti dal disponente al trustee.

Infine, in entrambi i casi, vi può essere una finale devoluzione a favore di beneficiari, già determinati dal disponente o da determinare con diverse metodologie (si possono poi avere anche trust cosiddetti “di scopo”, cioè senza beneficiari, come potrebbe ad esempio essere per un trust caritatevole o un trust finalizzato alla promozione di iniziative culturali). Al riguardo, si possono infatti avanzare varie ipotesi, e principalmente:

  1.  il caso dei beneficiari non individuati nell’atto di trust (si pensi ai “business trust”, quali ad esempio i trust “di garanzia”, con i quali certi beni vengano messi a disposizione della collettività dei creditori di un dato soggetto, in modo da renderlo finanziabile o da realizzare un concordato; oppure il trust con cui si dà attuazione a un patto parasociale finalizzato all’espressione del voto in un’assemblea societaria o a regolamentare la circolazione di titoli o quote “conferiti” nel trust);
  2. il caso dell’atto di trust che individua i beneficiari ma che non li rende percettori di reddito durante la vita del trust (devoluzione finale dei beni in trust a certi soggetti designati dal disponente il quale tuttavia stabilisce che i redditi prodotti dai beni in trust, quali i canoni di locazione di un immobile o i dividendi rinvenienti da partecipazioni societarie, vengano impiegati, fino a che i beni in trust non abbiano la devoluzione “finale”, per scopi culturali o benefici);
    3)
  3. il caso dell’atto di trust nel quale sono individuati i beneficiari del trust e che li rende percettori del reddito prodotto dai beni in trust già durante la vita del trust stesso (il caso precedente, con la variante che nell’atto istitutivo è disposto che i redditi dei beni in trust sono devoluti durante la vigenza del trust ai beneficiari).

Ebbene, posto che l’imposta di donazione non può non applicarsi che alla manifestazione di una capacità contributiva in capo al beneficiario di un incre-

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LA DESTINAZIONE

Sono esenti le devoluzioni a soggetti finali non individuati oppure quelle che hanno scopi culturali o benefici

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mento patrimoniale a titolo gratuito, appare possibile tassare con l’imposta di donazione solo l’attribuzione al beneficiario finale, applicando l’aliquota relativa al suo rapporto di parentela o meno con il disponente.

Invece, l’atto con cui il disponente autodichiara il trust nel proprio patrimonio e pure l’atto con cui il disponente trasferisce al trustee i beni del trust affinché questi ne faccia l’uso imposto dal disponente stesso, non manifestano alcuna capacità contributiva, così come ad esempio accade nel fondo patrimoniale: nel trust autodichiarato i beni sono già del disponente, nell’altro caso i beni divengono sì di titolarità del trustee, ma non incrementano di certo la sua consistenza patrimoniale, in quanto egli consegue una proprietà finalizzata all’espletamento del compito che si è obbligato a svolgere.

Quale legge

Un trust è detto “interno” quando i soggetti e i beni, o la parte dominante di questi elementi, sono italiani. Il soggetto che istituisce il trust determina da quale legge straniera esso è disciplinato. I trust interni sono istituiti in Italia, per mezzo di atti in lingua italiana, usualmente con l’intervento di un notaio. I trustee dei trust interni — quando non sia trustee lo stesso disponente (dichiarazione unilaterale di trust) — sono solitamente professionisti di fiducia del disponente, familiari, talvolta società fiduciarie; molto raramente società specializzate straniere.
Il fondamento giuridico dei trust interni è ravvisato nella Convenzione de L’Aja del 1 ̊luglio 1985, ratificata dall’Italia con legge 364/89 entrata in vigore il 1 ̊gennaio 1992. La Convenzione è stata ratificata anche da Olanda, Malta, Lussemburgo, Gran Bretagna (anche per conto di molte colonie), Australia, Canada.

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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 28, 29 gennaio 2007, p. 38.

Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.