Il decreto legge 262/06 fornisce una nuova chiave di lettura per il trattamento fiscale del trust. Da quel provvedimento e dalla legge di conversione si dovrebbe trarre conferma, nella materia di tassazione dei trust, dell’opinione prevalente che si è finora formata sul trattamento fiscale di questo istituto sotto il profilo della imposizione indiretta, e cioè:
- la neutralità fiscale del trasferimento dei beni dal disponente al trustee;
- l’applicazione della tassazione proporzionale alla devoluzione dei beni al beneficiario finale del trust.
Sia il Dl 262/06 (che dispone l’applicazione dell’imposta di registro) sia la legge di conversione (che dispone l’applicazione dell’imposta di donazione) si occupano di tassare la «costituzione di vincoli di destinazione» e con il trust indubbiamente si origina un vincolo di destinazione
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IL DEBITO AGGIUNTIVO
Se l’atto riguarda immobili è necessario fare i conti anche con i tributi ipotecari e catastali
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dei beni in trust al fine del perseguimento dello scopo dettato dal disponente.
Peraltro, nella nuova legge fiscale non si parla espressamente di trust, osservazione dalla quale potrebbe anche desumersi che il legislatore abbia voluto riferirsi non al trust ma solo al vincolo previsto dall’articolo 2645-ter del Codice civile.
Questo discorso è sicuramente apprezzabile, ma appare un po’ limitativo perché sembra ribaltabile con un ragionamento simmetrico: e cioè quello secondo il quale la legge fiscale non parla espressamente di uno specifico «atto di destinazione» ma fa generico riferimento alla «costituzione di vincoli di destinazione» e quindi anche al trust, attività giuridica dalla quale scaturisce l’istituzione di un vincolo di destinazione o nel patrimonio del disponente (se il trust è “autodichiarato”) o nel patrimonio del trustee.
Considerando dunque che la nuova legislazione fiscale possa interessare anche i trust, c’è da chiedersi, però, quando e come applicare la tassazione, in quanto per trust si intende una complessa serie di attività giuridiche che, a seconda dei casi, si articola nei seguenti passaggi:
- e nel trust “autodichiarato” c’è una manifestazione di volontà del disponente diretta a vincolare una certa area del proprio patrimonio per un certo scopo;
- negli altri trust, c’è un trasferimento di diritti dal disponente al trustee;
- infine, in entrambi i casi, ci può essere o meno una finale devoluzione a favore di beneficiari, già determinati dal disponente o da determinarsi con diverse metodologie.
Provando quindi ad applicare a questi casi la nuova tassazione, è necessario partire da due fondamentali considerazioni:
- in generale, un’imposta non può essere applicata in mancanza di una manifestazione di capacità contributiva in capo al contribuente, a pena di sua incostituzionalità (e nell’imposta di donazione la capacità contributiva è inevitabilmente l’incremento patrimoniale che si verifica in capo al beneficiario dell’atto a titolo gratuito);
- in particolare, le aliquote dell’imposta di donazione (4, 6 e 8 per cento) sono articolate in base al più o meno stretto rapporto di parentela tra donante e donatario.
Ebbene, in base al ragionamento secondo il quale l’imposta di donazione non può applicarsi che alla manifestazione di una capacità contributiva in capo al beneficiario di un trasferimento patrimoniale, pare possibile tassare con l’imposta di donazione solo l’attribuzione al beneficiario finale applicando l’aliquota relativa al suo rapporto di parentela o meno con il disponente.
Invece, l’atto con cui il disponente autodichiara il trust nel proprio patrimonio e l’atto con cui il disponente trasferisce al trustee i beni del trust, affinché questi ne faccia l’uso imposto dal disponente stesso, non manifestano alcuna capacità contributiva: nel trust autodichiarato i beni sono già del disponente, nell’altro caso i beni divengono bensì di titolarità del trustee, ma non incrementano di certo la sua consistenza patrimoniale, in quanto egli consegue una proprietà finalizzata all’espletamento del compito che si è obbligato a svolgere.
Se peraltro l’atto istitutivo del trust concerne beni immobili, occorre considerare l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale: cosicché, accanto all’applicazione dell’imposta fissa di registro, bisogna mettere in conto il 2% per l’imposta ipotecaria e l’1% per l’imposta catastale.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 71, 2 novembre 2006, p. 31.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.