Il trust interno è l’attribuzione dal disponente italiano (settlor) a un trustee, pure italiano, di un certo diritto su beni in Italia, perché il trustee ne faccia uso a favore di determinati soggetti, che ne sono i beneficiari finali. Mentre la maggioranza degli studiosi e della giurisprudenza ha ritenuto la sua ammissibilità, esiste una piccola ma autorevole area di letteratura (che ha avuto anche riscontro nelle pronunce di qualche giudice) che lo ha considerato inammissibile.
In questo quadro, il “via libera” che arriva dai notai è di particolare rilievo: quando un’attività giuridica ha il crisma notarile, ne dovrebbe essere assicurata la tranquilla stipulabilità e la massima stabilità, dato il ruolo dei notai, garanti della legittimità degli strumenti giuridici in cui essi intervengono come pubblici ufficiali roganti o autenticanti. Questo vale non solo per le pesanti sanzioni che al notaio derivano nel caso di attività giuridica contraria alla legge, ma anche per la funzione “antiprocessuale” che il notaio svolge.
Il documento che sdogana il trust esce dopo un dibattito interno lungo e anche un po’ contrastato, perché caratterizzato da approfondite riflessioni sia in punto di diritto che di tipica cautela notarile. E ammonisce i notai a un’estrema cautela e a una rigorosa formazione.
L ’ utilizzo del trust è complicato: poiché bisogna riferirsi a una legge straniera, ne occorre una minuta conoscenza. Trattandosi per lo più di leggi operanti in sistemi di common law, non solo è necessario dominare, oltre che la legge, la casistica giurisprudenziale (che, negli ordinamenti anglosassoni, è fonte di diritto), ma è fondamentale anche possedere lo spirito in cui quelle legislazioni e quelle decisioni giudiziali si producono.
Lo studio del notariato esce in singolare coincidenza con l’approvazione, da parte del Parlamento, del nuovo articolo 2645-ter del Codice civile in tema di vincoli di destinazione: ogni volta che ci sia un interesse «meritevole di tutela», dice la norma, è possibile che, mediante un atto pubblico, inserito nei registri di pubblicità, determinati beni siano isolati dal patrimonio generale del soggetto che ne è il titolare per formare un patrimonio destinato a perseguire particolari finalità.
Che relazione c’è tra questa nuova disciplina e il trust? L’introduzione di questa normativa rappresenta un ulteriore tassello per affermare la legittimità del trust interno, che consiste appunto nell’isolare un bene nel patrimonio del trustee per sottrarlo alle sorti del patrimonio generale del trustee stesso e destinarlo alle finalità che il settlor ha indicato nell’atto istitutivo. Comunque, il vincolo di destinazione previsto dal nuovo articolo 2645-ter non coincide esattamente con il trust: a parte il caso del trust “autodichiarato” (dove cioè il disponente si fa trustee di se stesso, sempre che se ne ritenga, come pare, l’ammissibilità) nel trust c’è normalmente un’attività traslativa dal disponente al trustee con la costituzione del vincolo nel patrimonio del trustee. In base all’articolo 2645-ter non c’è invece, anche se non la si può escludere a priori, alcuna attività traslativa. Il vincolo di destinazione viene formato quindi nel patrimonio di colui che vuole destinarne una determinata porzione a un fine meritevole di tutela. In questo modo da oggi si dovrebbero avere a disposizione due vie per chi vuole destinare a un fine un certo bene.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 53, 23 febbraio 2006, p. 29.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.