Diventano opponibili ai terzi gli atti che vincolano la destinazione dei beni a determinati interessi.
Il disegno di legge sullo I”sviluppo”, approvato dalla Camera il 5 luglio e trasmesso al Senato, sdogana in modo definitivo l’ammissibilità del trust (pur senza mai nominarlo espressamente) nell’ordinamento giuridico, se mai ce ne fosse stato il bisogno.
L ’ articolo 34 di questo provvedimento, una volta che fosse definitivamente approvato, introdurrebbe infatti nel Codice civile il nuovo articolo 2645-ter, secondo il quale sarebbe trascrivibile nei registri immobiliari l’atto con il
beni immobili o beni mobili registrati vengono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Questo vincolo di destinazione, secondo la norma, dovrebbe non eccedere i novanta anni oppure la durata della vita della persona fisica beneficiaria dell’ atto. E ciò in ossequio a quanto in tema di durata del trust dispongono le discipline di moltissimi ordinamenti giuridici.
Agli specialisti dell’istituto è noto che il dubbio sull’ ammissibilità del trust nell’ordinamento italiano (peraltro ormai sostenuto solo da una dottrina autorevole, ma assai minoritaria) verte principalmente sulla presunta assenza di una disciplina di regolamentazione e, in particolare, di una norma che ammetta la trascrizione del vincolo di destinazione che dal trust stesso discende.
Ora questa norma verrebbe introdotta nel Codice civile e consentirebbe di rendere
opponibile ai terzi (per esempio, i creditori del soggetto in capo al quale è costituito il vincolo di destinazione) il particolare scopo cui un dato bene è stato assoggettato, di modo che verrebbe con ciò pubblicizzato il fine che il settlor si propone mediante l’ intestazione del bene al trustee e che questi è obbligato a perseguire.
Come noto, il trust è lo strumento giuridico, di matrice anglosassone, per effetto del quale, in linea di massima, un soggetto (detto disponente o settlor) attribuisce a un altro (detto trustee) la proprietà di un bene (un immobile, un patrimonio mobiliare, un’ azienda, eccetera) affinché questi lo gestisca secondo le istruzioni impartitegli dal disponente e a tal fine lo trasmetta ai cosiddetti beneficiari e cioè a coloro nel cui interesse il disponente istituisce il trust.
Questa situazione di “proprietà finalizzata”, in cui si viene a trovare il trustee, andrebbe “stretta” all’ordinamento italiano (che non tollera limiti al diritto “pieno” ed “esclusivo” del proprietario, se non quelli che derivano dalla “funzione sociale” che la proprietà deve pur avere secondo il dettato della Costituzione), se non fosse intervenuta la Convenzione dell’ A ja del 1 ̊ luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364, che ha ammesso il riconoscimento in Italia dei trust istituiti all’ estero.
Soprattutto con l’argomento che la legge di ratifica sarebbe valsa a introdurre nell’ ordinamento una disciplina anche per i trust interni (cioè quelli stipulati in Italia, tra connazionali e con riguardo a beni siti nel Paese) e con il ragionamento che sarebbe difficile pensare che uno straniero possa fare in Italia ciò che a un italiano sarebbe invece negato, il trust ha dapprima mosso i suoi primi timidi passi, per divenire attualmente oggetto di una proficua ed estesa applicazione.
Mancava solo un ultimo tassello, quello che appunto serviva a sgombrare il campo da qualsiasi residuo dubbio, specie sulla pubblicizzabilità (e quindi sull’opponibilità ai terzi) del vincolo di destinazione che con il trust si determina: ed ecco quindi che la legge sullo sviluppo viene a soddisfare questo bisogno di ulteriore certezza, nel segno dell’adeguamento anche dell’Italia a ciò che normalmente si pratica in altri Paesi, con ciò sanandosi questo divario di concorrenzialità tra diversi ordinamenti giuridici.
La norma in questione, una volta approvata, pare non limitare comunque la sua applicabilità al mondo del trust, ma già fin da ora sembra potersi prestare ad altre non meno sentite esigenze (a meno che le si vogliano far rientare nel concetto di trust): ci si riferisce al vincolo di destinazione che si crea tra due coniugi quando si istituisce il fondo patrimoniale, finalizzato alla protezione di alcuni beni nell’ interesse della famiglia. Per istituire un fondo patrimoniale occorre tuttavia appunto il presupposto del matrimonio e quindi il fondo è un istituto precluso a vedovi, celibi e coppie di fatto, ambienti nei quali non c’ è però minore esigenza di protezione rispetto a quella che c’ è in una famiglia ordinaria. Ora, la norma in questione si presta appunto a creare un vincolo di destinazione con finalità protettive (ad esempio dei figli o della coppia di fatto) in capo alla singola persona fisica, realizzandosi con ciò lo stesso risultato che i soggetti regolarmente coniugati raggiungono con il fondo patrimoniale.
La Legge
“1. Dopo l’articolo 2645-bis del Codice civile è inserito il seguente:
«Articolo 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione) — Gli atti risultanti da atto pubblico ovvero da contratto di intestazione a una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».“
Articolo 34, disegno di legge “sviluppo”.
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Articolo pubblicato sul Quotidiano Il Sole 24 Ore, N. 186, 9 lugli0 2005, p. 22.
Scritto dal Dott. Angelo Busani, notaio.